L´anatocismo bancario: un punto di svolta o un semplice ritorno al passato?


 

“La tutela del cliente per stabilire un equilibrio tra banca e correntista “passivo”: il tema rimane di grande attualità per gli operatori”.

 

Il 24 agosto 2015 è stata posta in pubblica consultazione la proposta di delibera formulata dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) per dare attuazione all’articolo 120, comma 2, del Testo Unico Bancario (TUB), il quale disciplina la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria. Osservazioni, commenti o proposte potranno essere trasmessi entro il prossimo 23 ottobre, dopo di che la delibera dovrebbe essere approvata per trovare applicazione già a partire dal 1 gennaio 2016. La suddetta delibera era largamente attesa dopo che l’art.1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriannuale dello Stato – Legge stabilità 2014”), intervenuto a modificare l’art. 120, comma 2, del TUB, ha introdotto una disciplina decisamente innovativa in materia di anatocismo bancario.

Con il termine anatocismo (dal greco anà -di nuovo - e tokòs -interesse-) si fa riferimento a quella prassi finanziaria in virtù della quale la banca impone al debitore il pagamento non solo del capitale e degli interessi concordati ma anche degli ulteriori interessi calcolati sugli interessi già scaduti, comportando conseguentemente una crescita esponenziale del debito (il cosiddetto calcolo degli interessi sugli interessi, ovvero l’applicazione dell’interesso composto, in luogo dell’interesse semplice).

La disciplina della produzione degli interessi nell’ambito delle operazioni bancarie è stata oggetto di innumerevoli interventi legislativi. L’attuale formulazione dell’art 120, comma 2, del T.U.B. ha conferito al CICR il compito di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.

Il nuovo dettato normativo è apparso fortemente innovativo rispetto alla disciplina previgente che, al contrario, riconosceva la legittimità dell’anatocismo, seppur alla condizione che gli interessi attivi e passivi fossero capitalizzati con la stessa periodicità.

In attesa del pronunciamento del CICR, il disallineamento venutosi a creare tra la normativa primaria e quella secondaria, ha determinato l’insorgere di diversi contenziosi. A lungo, infatti, si è discusso sull’effettivo venir meno dell’anatocismo, visto e considerato che, anche alla luce dei diversi orientamenti giurisprudenziali in essere, se da un lato si riteneva che con l’attuale formulazione normativa tale divieto fosse effettivamente entrato in vigore il 1 gennaio 2014 (data di entrata in vigore della Legge stabilità 2014) dall’altro non mancavano coloro che preferivano attendere la delibera applicativa del CICR prevista per legge (in sostituzione di quella previgente del 9 febbraio 2000 con cui è stata disciplinata la materia dei rapporti bancari sino ad oggi).Basti ricordare in proposito la decisione del Tribunale di Milano che con una recente ordinanza cautelare è intervenuto su un ricorso d’urgenza promosso dall’Associazione Movimento Consumatori, intimando a Finecobank spa di fermare “qualsiasi ulteriore forma di anatocismo degli interessi passivi”, stabilendo altresì che, a valere dal 1 gennaio 2014 e a prescindere dall’adozione della delibera del CICR, le banche non possono calcolare gli interessi sugli interessi per i nuovi contratti e per quelli in essere. Trattasi di una decisione giunta in contemporanea con quella, di segno radicalmente opposto, notificata dal Tribunale di Torino all’Associazione Movimento Consumatori nel contenzioso con Banca del Piemonte, con cui sono stati ritenuti insussistenti i presupposti per un intervento cautelare, in quanto, a parer della Corte Torinese sarebbe stato scorretto anticipare il divieto di anatocismo, posto che “la norma proprio in base all’interpretazione letterale, non intende essere immediatamente precettiva”, rimandando invece la questione all’emanazione della delibera del CICR.

In questo scenario diventa dunque importante analizzare la recente delibera del CICR che, almeno in teoria, avrebbe dovuto assicurare un equilibrio di interessi tra intermediari e clienti.

Nello specifico, la delibera prevede che gli interessi attivi e passivi devono essere conteggiati con la stessa periodicità, anche se comunque su base almeno annuale (in tal modo assicurando una maggiore trasparenza delle condizioni economiche che si traduce in vantaggi per il sistema finanziario nel suo complesso). Il conteggio degli interessi deve essere effettuato il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, il giorno in cui è previsto il termine del rapporto da cui gli interessi traggono origine. Gli interessi maturati devono essere contabilizzati separatamente rispetto al capitale per non influenzare il calcolo degli interessi dovuti sul capitale. Allo stesso tempo, però, introduce un periodo di inesigibilità di 60 giorni, o quello superiore eventualmente concordato, decorso il quale il cliente può autorizzare l’addebito degli interessi, attivi e passivi, sul conto o sulla carta (in tal modo la somma addebitata viene considerata capitale sul quale si calcolano i relativi interessi). In altre parole la prassi di effettuare l’anatocismo, ovvero di conteggiare interessi su interessi, la si pospone di soli 60 giorni.

Alla luce del quadro appena delineato, appare disarmante rilevare che, nonostante l’entrata in vigore da oltre un anno e mezzo del nuovo art. 120, comma 2, del T.U.B., le banche abbiano continuato a praticare la prassi dell’anatocismo bancario (salgono ormai a nove le banche condannate per aver continuato a praticare questa prassi, nello specifico, Fineco Bank, ING Bank, Deutsche Bank, Banca Popolare di Milano, banca Regionale Europea, Intesa Sanpaolo, Banca Sella, Unicredit, IW Bank), in tal modo mettendo in molti casi letteralmente in ginocchio piccole e medie imprese. Basti ricordare i molteplici casi di cronaca locale che in diverse occasioni hanno denunciato questa prassi (tutt’ora invalsa in molte operazioni bancarie), in quanto contraria sia al dettato normativo che al principio di correttezza nei rapporti contrattuali. Prassi che da tempo pregiudica irrimediabilmente i diritti e gli interessi economici dei consumatori.

Alla luce di tali premesse, l’anatocismo sembra però essere uscito dalla porta per poi rientrare dalla finestra, visto e considerato che nella bozza di regolamento, messa in consultazione dalla Banca d’Italia, gli interessi sono sterilizzati per un anno e 60 giorni, dopo di che sono capitalizzati, generando nuovamente anatocismo. Ed infatti, anche il Presidente di Unimprese, Paolo Longobardi, commentando la proposta di delibera del CICR, ha dichiarato che “prima dichiarano di volerlo abolire definitivamente e poi lo dichiarano pienamente legale trascorsi appena due mesi dallo sconfinamento in rosso sul conto corrente. Si tratta di un intervento vergognoso: non solo perché viene clamorosamente aggirata una legge dello Stato oltre che calpestate numerose pronunce giurisprudenziali, ma soprattutto perché la misura corre il rischio di penalizzare fortemente le micro, piccole e medie imprese che si servono del conto corrente anche come forma alternativa al credito ordinario sempre più negato dalle banche”.

In conclusione, non resta che auspicarci che la consultazione in atto abbia un rapido svolgimento nell’ottica di garantire il più possibile un’adeguata tutela per i clienti e porre una volta per tutte la parola fine ad una pratica che da troppo tempo contribuisce ad alimentare un ampio ed inutile contenzioso giudiziario.

 

 

Dott.ssa Laura Pardocchi

Dott. Gianfranco Antognoli

Concredito

Consulenti del Credito

 

 

 


 

 

 

Tutte le News