L´ECONOMIA DEL MARE

Il leasing nautico con agevolazione fiscale per l’armatore privato (non soggetto IVA)


 

Vediamo di seguito le agevolazioni previste dalla attuale normativa per l’acquisto a mezzo leasing di una imbarcazione. Andiamo a segnalare poi, dopo la griglia delle agevolazioni previste le 3 fattispecie concrete contrattuali esenti da censure da parte della amministrazione finanziaria (agenzia delle entrate).

 

Riteniamo che fare chiarezza puntualmente sulle agevolazioni e la normativa risulti utile per tutti i soggetti interessati (armatori e cantieri navali).

 

Gli armatori che acquisiscono il mezzo nautico in leasing per il proprio uso personale sono soggetti al regima IVA basato sulle percentuali cosiddette “forfetarie”. Il leasing nautico italiano prevede l’applicazione dell’aliquota IVA sempre in via ordinaria (22%); come già detto precedentemente solo i soggetti non passivi IVA (persone fisiche) possono usufruire dell’IVA forfetaria, che prevede la riduzione della base imponibile, ossia dell’importo del canone di leasing su cui si applica l’IVA ordinaria. Ne consegue quindi una riduzione del carico effettivo dell’IVA. La forfetizzazione indicata nella seguente tabella, riporta la percentuale del canone soggetta ad IVA nonché il carico fiscale effettivo dell’IVA sui canoni per ciascun tipo di unità da diporto.

 

Esempio pratico

 

Leasing ad un notaio (considerato non soggetto passivo IVA in quanto non interviene nell’ambito dell’attività di impresa) su un’unità da diporto a vela di lunghezza pari a 12 metri; l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria sottoscrive la dichiarazione di utilizzo apponendo la propria firma in corrispondenza della tipologia di barca acquisita in leasing. Pertanto, sulla base della corrispondente percentuale forfetaria prevista per la specifica tipologia di unità da diporto (50 per cento), la fattura del canone leasing sarà aumentata del 11% per IVA forfettaria anziché al 22% ordinaria.

 

La normativa è frutto della trattativa e accordo tra Assilea/Conf.Leasing/UCINA/Conf.Mare/Agenzia delle Entrate.

 

Vediamo per ultimo quali sono le regole sui temi oggetto di contenzioso secondo la direzione generale accertamento agenzia delle entrate, analizzando i cosiddetti indicatori di anomalia escludendo per il momento il prezzo per l’eventuale acquisto del bene (riscatto):

1. Maxi canone: anticipo superiore al 40% o anche di entità inferiore purché unitamente a qualunque altro elemento che rappresenti un’anticipazione finanziaria effettuata dall’utilizzatore determini il superamento di una soglia del 50% del costo di acquisto del bene.

 

2. Forme di garanzie monetarie: deposito di somme su conti vincolanti, aperture di polizze assicurative, costituzione di pegno a favore di società di leasing avente ad oggetto titoli di credito caratterizzato da un elevato livello di liquidità o somme di denaro. Tutte forme che di fatto annullano o comunque riducono significativamente la causa finanziaria dell’operazione.

 

3. Durata minima del contratto: durata inferiore a 48 mesi, riduzione della durata del piano di ammortamento inizialmente pari o superiore a 48 mesi, variazione del piano di ammortamento finanziario realizzata attraverso la riduzione del numero dei canoni originariamente previsti e la maggiorazione dell’importo di una o più rate con corrispondente diminuzione dell’ammontare iniziale previsto per il riscatto.

 

ConCredito

 

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